PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Il comma 2-bis dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

      «2-bis. Il conducente in stato di ebbrezza che provoca un incidente stradale è punito con la multa da euro 5.000 a euro 20.000 e con la reclusione fino a due anni. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni. È inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo per centoventi giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del citato capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Quando dal fatto deriva una lesione personale o la morte di una persona si applicano gli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale».

      2. Il comma 1-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

      «1-bis. Il conducente in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope che provoca un incidente stradale è punito con la multa da euro 5.000 a euro 20.000 e con la reclusione fino a due anni. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione

 

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della patente di guida da uno a tre anni. È inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo per centoventi giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. La patente di guida è sempre revocata ai sensi del citato capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Quando dal fatto deriva una lesione personale o la morte di una persona si applicano gli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale».

Art. 2.
(Modifiche agli articoli 222 e 223 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Il comma 2-bis dell'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dai seguenti:

      «2-bis. Quando dal fatto deriva una lesione personale di cui all'articolo 590-bis del codice penale la sospensione della patente è da uno a quattro anni, secondo la gravità della lesione. Nel caso di omicidio di cui all'articolo 589-bis del codice penale la sospensione della patente è fino a sei anni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.
      2-ter. Nel caso di cui all'articolo 593-bis del codice penale la sospensione della patente è da un mese a un anno. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.
      2-quater. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni di cui al comma 2 è diminuita fino a un terzo nel caso di

 

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applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale».

      2. Al comma 1 dell'articolo 223 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «di cui all'articolo 222, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 222, commi 2, 2-bis e 3».

Art. 3.
(Introduzione nel codice penale degli articoli 589-bis, 590-bis e 593-bis).

       1. Dopo l'articolo 589 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 589-bis. - (Omicidio commesso dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti). - Chiunque cagiona la morte di una persona in conseguenza della violazione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e avendo previsto e accettato il rischio della verificazione dell'evento lesivo, è punito a titolo di dolo eventuale con la reclusione da sette a venti anni».

      2. Dopo l'articolo 590 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 590-bis. - (Lesioni personali provocate dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti). - Chiunque cagiona ad altri una lesione personale in conseguenza della violazione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e avendo previsto e accettato il rischio della verificazione dell'evento lesivo, è punito a titolo di dolo eventuale con la reclusione da uno a tre anni.
      Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da due a cinque anni, se è gravissima, della reclusione da cinque a otto anni.
      Il delitto di cui al presente articolo è sempre punibile d'ufficio».

 

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      3. Dopo l'articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 539-bis. - (Guida aggressiva). - Chiunque mette in atto comportamenti aggressivi di guida, violando le disposizioni sulla distanza di sicurezza, attuando ingiustificate e improvvise accelerazioni, oppure utilizzando impropriamente i dispositivi di segnalazione sonora o luminosa all'indirizzo delle vetture che precedono, o attuando operazioni di sorpasso tali da intimidire gli altri guidatori e comunque da mettere in serio pericolo la sicurezza stradale, è punito con la reclusione da due a sei mesi.
      Con la sentenza di condanna per il delitto di cui al primo comma, purché non reiterato, il giudice può disporre la commutazione della pena in un programma obbligatorio di educazione psicologica alla guida e l'applicazione di terapie antiaggressive a cura di istituti specializzati».

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.